I criptoattivi 1) sono la rappresentazione digitale di un diritto, attivo o valore che può essere trasferito o memorizzato elettronicamente, utilizzando tecnologie di registrazione distribuita o altra tecnologia simile, escludendo quelli che hanno le caratteristiche di valori e strumenti finanziari conformemente al Real Decreto Legislativo 4/2015, del 23 ottobre, con cui si approva il testo unico della Legge del Mercato dei Valori (di seguito, “LMV”) e 2) qualsiasi rappresentazione digitale di un valore che non sia emessa o garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, che non sia necessariamente collegata a una valuta di corso legale e che non abbia lo status legale di valuta o denaro, ma che sia accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio e che possa essere trasferita, memorizzata o negoziata elettronicamente, seguendo la definizione di valuta virtuale offerta nel paragrafo 5.° dell'articolo 1 della Legge 10/2010, del 28 aprile, di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (“LPBC”). Questa definizione è soggetta a modifiche, in base all'evoluzione della legislazione applicabile.

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